Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi
dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente
preferibilmente sede nel circondano o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o
esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di
attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità
indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice
stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il
luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame
delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto.
Notizie giuridiche
Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita)
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